Requisiti per l'acquisto e la locazione di alloggi in edilizia agevolata e convenzionata
Per l’acquisto o la locazione di un immobile costruito in edilizia agevolata e convenzionata, gli interessati devono essere, alla data di stipula del preliminare di vendita (in caso di acquisto della casa) o alla data di assegnazione (come risulta dal verbale della cooperativa), in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente:
–  essere cittadino italiano o di uno Stato membro della C.E.E. o extracomunitario residente in Italia da almeno cinque anni, con un’attività lavorativa stabile;
–  avere la residenza o prestare la propria attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell’ambito provinciale in cui ha sede l’intervento costruttivo;
–  non essere titolare esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà , di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nell’ambito provinciale di cui sopra;
–  non aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo concesso in qualunque luogo, dallo Stato o dal altro Ente pubblico;
–  fruire di un reddito familiare, calcolato ai sensi dell’art. 21, primo comma, della legge n. 457/1978, non superiore ai limiti massimi fissati dalla legge medesima e successivi aggiornamenti.
Per alloggi adeguati alle esigenze del nucleo familiare si intende l’abitazione composta da un numero di vani esclusi cucina, servizi, ingresso, disimpegni, pari a quello dei componenti la famiglia, intendendo per cucina anche il locale adibito a pranzo comunicante con il cucinino. Le stanze da letto con superficie superiore a metri quadrati 14 si considerano idonee per due persone. I vani superiore a metri quadrati 25 si considerano pari a due qualora siano dotati di aperture che ne consentano la suddivisione nel rispetto delle norme igienico-edilizie.
L’alloggio composto da cinque o più vani è comunque idoneo. Si considera non idoneo l’alloggio o gli alloggi di cui il richiedente possieda solo la nuda proprietà o sia comproprietario con terzi non appartenenti al nucleo familiare. Si considera, infine, non idoneo l’alloggio fatiscente risultante da certificato di non abitabilità rilasciato dal Comune o che non consenta l’accesso e/o l’agibilità interna ad uno o più componenti il nucleo familiare del titolare che siano motulesi deambulanti in carrozzina.
Nel caso di cittadini che intendano costituire una nuova famiglia i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da entrambi, escludendo i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
L’autocertificazione deve essere esibita al Notaio all’atto della stipula del rogito utilizzando la seguente modulistica:
Gli alloggi costruiti con il finanziamento pubblico devono rispettare dei parametri tecnici che prescrivono, per le nuove costruzioni, la superficie utile massima degli alloggi non superiore a 95 metri quadrati e 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina.