Introduzione
Vendita di alloggi in edifici convenzionati antecedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 662/1996
Trattasi di immobili ricadenti all’interno dei Piani di Zona, ex L. 167/1962, edificati prevalentemente nell’altipiano e, in particolare, nei Quartieri: “CUNEO 2” (la maggior parte) e “CUNEO 4”, ma anche nella frazione Confreria, che risultavano gravati dai vincoli imposti dall’articolo 35 della legge n. 865/1971, i quali stabilivano che: l’alienazione degli alloggi, successiva alla prima, non potesse avvenire a nessun titolo per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità e che, nel periodo di tempo intercorrente tra i 10 anni e i 20 anni dall’abitabilità, l’alienazione potesse avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari.
Dopo i 20 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, possibilità di cedere a chiunque e a prezzo libero, dietro pagamento al Comune di una somma – previamente determinata dall’U.T.E., Ufficio Tecnico Erariale – corrispondente al maggior valore dell’area rispetto alla data dell’acquisto.
Con provvedimento di Giunta Comunale n. 83 del 12/03/2026 è stato deliberato:
1. di considerare non più vigenti i divieti di alienazione previsti dagli ormai abrogati commi 15, 16 e 17 dell’art. 35 della L. 865/1971, che siano stati richiamati all’interno di convenzioni in diritto di proprietà, aventi ad oggetto “aree P.E.E.P.”, stipulate anteriormente al 15 marzo 1992, data di entrata in vigore della L. n. 179/1992, in quanto tali divieti di alienazione non sono stati generati dalla convenzione, ma direttamente dalla legge allora vigente, come anche la clausola di nullità prevista, in caso di violazione dei predetti divieti, dal comma 19 dell’art. 35 L. 865/1971, anch’esso abrogato dall’art. 23 della L. 179/1992;
2. di stabilire che i titolari di alloggi in “aree P.E.E.P.” realizzati in base a convenzioni in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 35 della L. 865/1971, stipulate prima della L. 179/1992 non devono sottoscrivere alcun atto pubblico per la soppressione dei vincoli di inalienabilità, assoluti o relativi, di cui ai commi 15, 16 e 17, poiché gli stessi debbono intendersi abrogati ope legis, con la conseguenza che i predetti immobili possono circolare liberamente, fatta salva l’eventuale vigenza, nelle convenzioni in oggetto, di ulteriori e diverse clausole limitative di origine pattizia.