Vincoli idrogeologici

Vincoli previsti dalla Legge Regionale 09.08.1989 n. 45

Introduzione

Sono sottoposti alle procedure previste dalla Legge Regionale 09.08.1989 n. 45 tutti gli interventi e le attività, che comportano modificazione e/o trasformazione d’uso del suolo, tali da comportare denudazioni, perdite di stabilità o turbare il regime delle acque (art.1 R.D. n.3267 del 30/12/1923).

Le attività da eseguire nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico possono essere autorizzate dall’Amministrazione Provinciale o dal Comune nel cui territorio sono previsti i lavori, a seconda delle tipologie o superfici e volumi di movimentazione terra previsti, secondo quanto indicato nell’art. 2 della L.R. n. 45/89.

Per gli interventi che possono alterare l’equilibrio idro-geologico delle aree soggette alle previsioni di cui all’art. 30 della L.R. n. 56/77 ed all’art. 2 comma 1 lett. b) e c) della Legge Regionale n. 45/89, dovrà essere presentata istanza (in bollo) indirizzata all’Amministrazione Provinciale – Settore Tutela Ambiente – C.so Nizza n. 21 – 12100 CUNEO, corredata da disegni ed allegati (n. 4 copie).

Per gli interventi soggetti a sub-delega comunale di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) Legge Regionale n. 45/89, dovrà essere presentata istanza (in bollo) indirizzata al Comune di Cuneo e redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Edilizia, corredata dalla documentazione (n. 4 copie) prevista sul citato modello di domanda.

Le zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici sono individuate su apposita cartografia allegata al Piano Regolatore Comunale

Ultimo aggiornamento: 02/10/2025, 14:53

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri